Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione di un piano annuale di assunzioni temporanee straordinarie di personale da destinare ai musei, alle aree archeologiche, ai complessi monumentali, agli archivi e alle biblioteche statali.
      2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del piano annuale di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1.